ANAGRAFE ED ELETTORALE

Autocertificazioni

Dal 01/01/2012 con la modifica all’art. 40 del DPR 445/2000, la norma stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Pertanto questo Comune rilascia le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati Gestori di Pubblici Servizi” come disposto dal comma 2 dell’articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011. Il rilascio dei certificati dell’anagrafe per uso privato (residenza, stato di famiglia, ecc.) è soggetto in ogni caso al pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A) al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento. Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, notai, poste italiane, assicurazioni, datori di lavoro, agenzie d’affari ecc. (art. 2, D.P.R.45/2000), sempre che le medesime istituzioni private intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000): non si paga nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l’autentica della firma.

La nuova Carta d’Identità Elettronica – CIE
Analogamente a quanto accade per la Carta d’Identità cartacea, per i cittadini italiani, la nuova CIE può essere valido documento ai fini dell’espatrio. In questo caso, sulla carta non viene riportata alcuna dicitura; al contrario, sul documento NON VALIDO per l’espatrio è specificato “Non valido per l’espatrio”.
L’Ufficio Anagrafe trasmette per via telematica, in tempo reale, la richiesta e i dati del cittadino al Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) ubicato presso il Ministero dell’Interno. La nuova Carta d’Identità elettronica viene stampata dal Poligrafico Zecca dello Stato ed inviata all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta entro 6 (sei) giorni lavorativi.
Maggiori informazioni su » www.cartaidentita.interno.gov.it

Chi può fare la richiesta
Tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel Comune di Sant’Ippolito, senza limiti di età.
Si precisa che i cittadini non residenti possono presentare richiesta di carta d’identità elettronica solo per domicilio eletto, ovvero per gravi e comprovati motivi, previo nulla osta del Comune di residenza. I cittadini stranieri residenti nel Comune di Sant’Ippolito possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani, una carta d’identità elettronica che ha esclusivo valore di documento di identificazione e non costituisce titolo per l’espatrio.
La richiesta della carta d’identità elettronica va presentata di persona a:

Ufficio Anagrafe del Comune di Sant’Ippolito
Via Raffaello 104 – Sant’Ippolito

Modalità e documenti per la richiesta

  • presenza fisica della persona titolare della Carta d’Identità, anche nel caso sia minorenne;
  • documento d’identità scaduto o altro documento di identificazione; per i minorenni in mancanza di altro documento di riconoscimento, i genitori dichiarano, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, alla presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe, che la foto presentata da apporre sul documento riproduce le sembianze del minore;
  • eventuale denuncia di furto o smarrimento all’autorità di pubblica sicurezza della precedente Carta d’Identità
  • n. 1 fototessera recente, a capo scoperto, senza capelli sul viso, il soggetto deve essere rivolto all’obiettivo e lo sfondo deve essere di colore chiaro;
  • per i minori italiani, ai fini del rilascio del documento valido per l’espatrio, è necessario l’assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • La Carta di identità in scadenza può essere rinnovata nei sei mesi precedenti la scadenza stessa, in tal caso dovrà essere obbligatoriamente consegnata allo Sportello.

Validità

La validità della nuova Carta d’Identità Elettronica varia a seconda dell’età:

  • minori di 3 anni: 3 anni di validità
  • minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni: 5 anni di validità
  • maggiorenni: 10 anni di validità.

I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Costo del servizio

Il costo complessivo della carta d’identità elettronica è stato fissato in Euro 22.00 con Delibera di Giunta n 26 del 13 aprile 2018.

Modalità e tempi del procedimento

L’emissione della Carta d’Identità Elettronica avviene in seguito alla identificazione del cittadino, alla verifica dell’ostatività al rilascio del documento valido per l’espatrio (solo per i cittadini italiani), all’eventuale rilascio di nulla osta dal Comune di residenza.
All’atto della richiesta viene rilasciata una ricevuta a dimostrazione dell’avvio della pratica di emissione del documento, contenente anche metà dei codici di sicurezza PIN e PUK; la seconda metà dei codici indicati sarà trasmessa in allegato alla CIE.
La nuova carta d’identità elettronica verrà stampata dal Poligrafico Zecca dello Stato ed inviata tramite raccomandata all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta. I tempi della consegna sono stati fissati in 6 ( sei) giorni lavorativi.

N.B. Il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e dei certificati anagrafici avviene unicamente su appuntamento, presentandosi nel giorno e all’orario fissato presso l’ufficio Anagrafe di questo Comune.

Cambio di residenza in tempo reale

Con l’art. 5 del  D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,entrato in vigore il  9 maggio2012 si ha una notevole velocizzazione dei tempi del procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:

  • l’iscrizione anagrafica o la registrazione venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
  • gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione;
  • i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione dei moduli che sono scaricabili ai link in fondo a questa pagina;
  • a seguito dell’iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione  (o la registrazione) si intende confermata.

L’ufficio Anagrafe comunica che provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge.

Indirizzo Postale
Comune di Sant’Ippolito (PU)
Via Raffaello 104- 61040 SANT’IPPOLITO (PU)

Indirizzo PEC: comune.santippolito@emarche.it (accetta messaggi solo da indirizzi PEC) – Fax 0721 728148

Responsabile del procedimento
Conti Domingo – Responsabile del Settore Anagrafe, Elettorale, Stato civile, Servizi Sociali
Tel. 0721 728144
Fax 0721 728148
Email: anagrafe@comune.santippolito.pu.it